Ma quali sono i valori non
negoziabili universali, condivisi dai popoli di ogni cultura e credo religioso?
Quando sento un esponente
cattolico citarli il suo discorso è chiaro, perché fa riferimento alla sua
particolare fede che erroneamente vorrebbe unica e vera.
Io invece mi riallaccerei
alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948.
Quella
Dichiarazione per me contiene i veri valori non negoziabili e condivisibili, e
il documento può essere inteso come carta costituzionale valida per ogni paese
Le interpretazioni di comodo o gli allargamenti di concetti non esplicitamente
previsti non mi piacciono.
Servirebbe anche un
vocabolario condiviso, a questo punto, perché le furbizie di parte non spostino
in direzione confessionale questa serie di 30 articoli nata per essere laica.
Silvano C.©
( La riproduzione è riservata. Ma non c'è nessun problema se si cita la fonte. Grazie)
Allegato:
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
( La riproduzione è riservata. Ma non c'è nessun problema se si cita la fonte. Grazie)
Allegato:
Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia
e della pace nel mondo;Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea
Generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti
Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni,
al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne,
mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale,
l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli
stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.proclama
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i
diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in
stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno
proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a
trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo,
al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e
hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della
legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che
violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva
possibiltà di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i
diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di
piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei
suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di reato è
presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto
ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua
reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà
di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha diritto di cercare e
di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di
razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere
una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà
di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di
cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in
comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei
riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà
di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha il diritto alla
libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di
partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della
società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso
lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e
culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro,
alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro
ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed
allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro
e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha il diritto ad un
tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della
sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto
all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere
parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine
sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo
o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
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