Il
CODICE PENALE approvato nel 1930, nel suo Articolo 591 relativo all’abbandono
di persone minori o incapaci, inizia con: Chiunque
abbandona una persona minore degli anni quattordici… (e poi prosegue
entrando nel merito in modo più specifico). In quel periodo in Italia c’era il
fascismo, si invitavano le coppie a generare molti figli, la famiglia era
patriarcale e solitamente numerosa e la natalità era molto maggiore di quella
attuale.
Il
tema è indubbiamente serio, si tratta di difendere la vita ed è giusto che sia
argomento da codice penale, quindi nessuno può permettersi battute quando si
parla di responsabilità che riguardano un minore. Chi ritiene che l’argomento
sia noioso basta che non legga quanto si scrive sul tema e si astenga dal dire
la sua.
Inoltre
l’età, che differenzia chi ha più di 14 anni da chi ancora non li ha compiuti,
è un paletto rigido che occorre non sottovalutare.
Da
quel periodo, tuttavia, sono trascorsi quasi 90 anni, la società è cambiata, la
famiglia è cambiata, la coppia è cambiata, la scuola è cambiata, i pericoli che
un minore corre nella società di oggi sono diversi da quelli di 90 anni fa, di
50 anni fa, e anche solo di 10 anni fa. Forse il codice penale andrebbe
aggiornato, tenendo conto della realtà di oggi, e valutare in seguito se le
modifiche saranno state recepite in modo corretto dalla società.
Restano
fuori luogo, quindi, a mio parere, i commenti del tipo: Io da bambino andavo a scuola da solo, 50 anni fa, e non è mai successo
nulla. Nessuno incolpava la scuola di una fatalità. Ebbasta, questa storia mi
ha stufato. E perché se ne parla solo ora, forse che nessuno di noi è mai
andato a scuola senza adulti ad accompagnarci?
Molto
è mutato. Nell’auto ad esempio, che ora di legge monta le cinture di sicurezza,
sui pacchetti delle sigarette dove abbiamo l’avviso che provocano il cancro,
recentemente in un museo quasi ultimato che ha dovuto rimandare l’apertura di
molti mesi per adeguarlo alle nuove misure di sicurezza nel frattempo entrate
in vigore, gli impianti domestici che devono essere certificati, nella scuola dove
sono entrati a pieno titolo nel Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe
i genitori, con la donna che ha ottenuto il diritto di voto, e così via. Dire
quindi che una volta si faceva in un certo modo ed andava bene è sbagliato.
Un
fatto recente riguarda la causa penale conseguente alla morte fuori dalla
scuola di un minore sotto i 14 anni. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21593/2017, ha confermato
che se nel Regolamento di un Istituto è espressamente chiarito
che i docenti dell’ultima ora devono vigilare all’uscita degli alunni da scuola
sino a quando questi siano saliti sull’autobus, la responsabilità della scuola nei
confronti degli alunni è presente anche quando si verifica un incidente al di
fuori dell’edificio scolastico.
Ora
le singole scuole, cioè i loro dirigenti scolastici, e tutti le Istituzioni,
sino al Ministero, possono considerare il Codice Penale e darne interpretazioni
più o meno permissive, il fatto fondamentale è che occorre stabilire in modo
univoco a chi tocchi la responsabilità giuridica e penale per i minori nei
vari momenti, visto che questa non è possibile assegnarla al minore stesso. Il
momento del passaggio delle consegne dalla famiglia alla scuola, e dalla scuola
alla famiglia è quindi molto delicato. Se capita un incidente mortale mentre il
ragazzo si reca a scuola la famiglia non potrà incolpare l’istituzione
scolastica, ma quando il minore esce da scuola si entra in un terreno minato ed
in un possibile palleggio di responsabilità. La scuola infatti ha preso in
carico l’alunno, e il come possa scaricarsene sembra che oggi ponga qualche
dubbio, che sarebbe opportuno chiarire a tutela dei minori, dei genitori e
degli insegnanti.
Rimane
aperto il problema dell’autonomia che poco a poco i ragazzi, crescendo, devono
raggiungere. Ma sino ai 14 anni non sono responsabili e questo è il problema
essenziale, dalla soluzione del quale poi far discendere le modalità più adatte
per far maturare i ragazzi.
Quindi
serve chiarezza, e occorre una norma che ponga tutti di fronte a scelte non
interpretabili e non affidate ai commenti di rete.
Io
ricordo, di mio, quanto ci diceva l’ultimo dirigente scolastico che ho avuto: è
importante, in caso di contestazioni, poter dimostrare di essere stati presenti
durante il fatto. Lui si riferiva ad episodi accaduti durante le ore
scolastiche, ma è significativo che la presenza di un adulto responsabile, in
casi di contestazioni, sia essenziale. Forse basterebbe la classica
dichiarazione liberatoria dei genitori, e nessun dirigente dovrebbe estendere
altre garanzie oltre a quelle previste dalla norme. In tal caso sarebbero i
genitori a prendersi di nuovo in carico i loro figli una volta finite le
lezioni. Ma sembra che sull’interpretazione di questa via giuridica ci siano dubbi.
Silvano C.©
(La
riproduzione è riservata ma non c'è nessun problema se si cita la fonte,
grazie)
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