domenica 29 ottobre 2017

minore, scuola, famiglia e responsabilità




Il CODICE PENALE approvato nel 1930, nel suo Articolo 591 relativo all’abbandono di persone minori o incapaci, inizia con: Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici… (e poi prosegue entrando nel merito in modo più specifico). In quel periodo in Italia c’era il fascismo, si invitavano le coppie a generare molti figli, la famiglia era patriarcale e solitamente numerosa e la natalità era molto maggiore di quella attuale.
Il tema è indubbiamente serio, si tratta di difendere la vita ed è giusto che sia argomento da codice penale, quindi nessuno può permettersi battute quando si parla di responsabilità che riguardano un minore. Chi ritiene che l’argomento sia noioso basta che non legga quanto si scrive sul tema e si astenga dal dire la sua.
Inoltre l’età, che differenzia chi ha più di 14 anni da chi ancora non li ha compiuti, è un paletto rigido che occorre non sottovalutare.

Da quel periodo, tuttavia, sono trascorsi quasi 90 anni, la società è cambiata, la famiglia è cambiata, la coppia è cambiata, la scuola è cambiata, i pericoli che un minore corre nella società di oggi sono diversi da quelli di 90 anni fa, di 50 anni fa, e anche solo di 10 anni fa. Forse il codice penale andrebbe aggiornato, tenendo conto della realtà di oggi, e valutare in seguito se le modifiche saranno state recepite in modo corretto dalla società.
Restano fuori luogo, quindi, a mio parere, i commenti del tipo: Io da bambino andavo a scuola da solo, 50 anni fa, e non è mai successo nulla. Nessuno incolpava la scuola di una fatalità. Ebbasta, questa storia mi ha stufato. E perché se ne parla solo ora, forse che nessuno di noi è mai andato a scuola senza adulti ad accompagnarci?
Molto è mutato. Nell’auto ad esempio, che ora di legge monta le cinture di sicurezza, sui pacchetti delle sigarette dove abbiamo l’avviso che provocano il cancro, recentemente in un museo quasi ultimato che ha dovuto rimandare l’apertura di molti mesi per adeguarlo alle nuove misure di sicurezza nel frattempo entrate in vigore, gli impianti domestici che devono essere certificati, nella scuola dove sono entrati a pieno titolo nel Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe i genitori, con la donna che ha ottenuto il diritto di voto, e così via. Dire quindi che una volta si faceva in un certo modo ed andava bene è sbagliato.

Un fatto recente riguarda la causa penale conseguente alla morte fuori dalla scuola di un minore sotto i 14 anni. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21593/2017, ha confermato che se nel Regolamento di un Istituto è espressamente chiarito che i docenti dell’ultima ora devono vigilare all’uscita degli alunni da scuola sino a quando questi siano saliti sull’autobus, la responsabilità della scuola nei confronti degli alunni è presente anche quando si verifica un incidente al di fuori dell’edificio scolastico.
Ora le singole scuole, cioè i loro dirigenti scolastici, e tutti le Istituzioni, sino al Ministero, possono considerare il Codice Penale e darne interpretazioni più o meno permissive, il fatto fondamentale è che occorre stabilire in modo univoco a chi tocchi la responsabilità giuridica e penale per i minori nei vari momenti, visto che questa non è possibile assegnarla al minore stesso. Il momento del passaggio delle consegne dalla famiglia alla scuola, e dalla scuola alla famiglia è quindi molto delicato. Se capita un incidente mortale mentre il ragazzo si reca a scuola la famiglia non potrà incolpare l’istituzione scolastica, ma quando il minore esce da scuola si entra in un terreno minato ed in un possibile palleggio di responsabilità. La scuola infatti ha preso in carico l’alunno, e il come possa scaricarsene sembra che oggi ponga qualche dubbio, che sarebbe opportuno chiarire a tutela dei minori, dei genitori e degli insegnanti.

Rimane aperto il problema dell’autonomia che poco a poco i ragazzi, crescendo, devono raggiungere. Ma sino ai 14 anni non sono responsabili e questo è il problema essenziale, dalla soluzione del quale poi far discendere le modalità più adatte per far maturare i ragazzi.

Quindi serve chiarezza, e occorre una norma che ponga tutti di fronte a scelte non interpretabili e non affidate ai commenti di rete.

Io ricordo, di mio, quanto ci diceva l’ultimo dirigente scolastico che ho avuto: è importante, in caso di contestazioni, poter dimostrare di essere stati presenti durante il fatto. Lui si riferiva ad episodi accaduti durante le ore scolastiche, ma è significativo che la presenza di un adulto responsabile, in casi di contestazioni, sia essenziale. Forse basterebbe la classica dichiarazione liberatoria dei genitori, e nessun dirigente dovrebbe estendere altre garanzie oltre a quelle previste dalla norme. In tal caso sarebbero i genitori a prendersi di nuovo in carico i loro figli una volta finite le lezioni. Ma sembra che sull’interpretazione di questa via giuridica ci siano dubbi.


                                                                                                  Silvano C.©  
 (La riproduzione è riservata ma non c'è nessun problema se si cita la fonte, grazie)

Nessun commento:

Posta un commento

I commenti offensivi o spam saranno cancellati. Grazie della comprensione.

Post più popolari di sempre

Post più popolari nell'ultimo anno

Post più popolari nell'ultimo mese

Post più popolari nell'ultima settimana