martedì 4 ottobre 2016

Un referendum senza quorum (le regole che occorre conoscere)




Se si va a votare per un referendum credo che sarebbe importante, come premessa, sapere bene di che tipo di referendum si tratta (Infatti nel nostro ordinamento abbiamo due tipi di referendum).

Il referendum abrogativo decide se abrogare o meno una legge. Perché sia valido occorre che venga raggiunto il quorum, che corrisponde al 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

Il referendum confermativo (costituzionale o sospensivo) non ha bisogno, per essere valido, di raggiungere un quorum. Il conteggio dei voti validamente espressi ha effetto anche se, al limite, vota solo il 5% degli aventi diritto.

Per chiarirsi poi bisogna conoscere bene i due articoli della nostra Costituzione che regolano l’istituto del referendum, e questi sono l’art. 48 e l’art 75.  Per comodità io li riporto per intero, omettendo solo i richiami. Chi vuole approfondire non deve far altro che cercarli in rete, sui siti istituzionali.

Articolo 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge

Mio commento sull’articolo 48
Com’è evidente si parla di elezioni in generale. In nessun punto dell’articolo si cita esplicitamente il referendum mentre si dice invece come vengono assegnati i seggi, cioè si parla di elezioni e delle regole che riguardano la possibilità di tradurre il voto in eletti. Qui si cita chiaramente il dovere civico.

Articolo 75
E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Mio commento sull’articolo 75
Questo è l’articolo più importante della nostra Costituzione in tema di referendum, e che quindi ne determina lo svolgimento. Prima di tutto non compare mai la parola dovere, ma solo diritto, e non è una questione di poco conto, perché i Padri costituenti sapevano pesare le parole.
Oltre a non farne un dovere l’articolo esplicita il concetto di quorum, cioè mette questo tra i parametri per rendere valida la votazione (come nel caso del referendum abrogativo sopra ricordato), quindi la Costituzione prevede che sia lecito non votare per non rendere valido un referendum, mentre non prevede (art. 48) che sia lecito non votare alle normali elezioni.


Conclusione
Secondo queste indicazioni esplicite scritte nella nostra Carta fondamentale il diritto di votare (per il quale in molti hanno dato la vita durante la lotta contro la dittatura fascista) deve essere inteso in senso più ampio, cioè il diritto-dovere che abbiamo di esprimere liberamente la nostra volontà quando siamo chiamati a votare.
·       Abbiamo il diritto-dovere di votare alle elezioni, in particolare a quelle politiche.
·       Abbiamo il diritto di esprimere la nostra volontà anche astenendoci dal voto, nel caso del referendum.
·       Abbiamo il diritto di far valere democraticamente la nostra volontà nei termini previsti dalla Costituzione.
·       L’articolo 48 e l’articolo 75 non sono in contraddizione. Mentre il 48 si interessa delle elezioni il 75 spiega con termini precisi il caso del referendum.

A questo punto è evidente che se era costituzionalmente lecito non partecipare ad un referendum votando No per far vincere il Sì (perché questo nei fatti sarebbe successo nel recente referendum, cioè si sarebbe votato contro la propria libera scelta), è ugualmente lecito non votare ad un referendum nel quale non è necessario raggiungere il quorum.
In questo secondo caso, per far vincere democraticamente a livello nazionale il proprio pensiero, occorre valutare con molta attenzione se un’eventuale scelta di partecipazione o non partecipazione possa creare vantaggio al Sì oppure al No.
Molto facile aggiungere però, come già specificato, che se anche in pochi votano, questi fanno valere la loro volontà mentre chi si astiene lascia che siano altri a decidere (senza dimenticare ovviamente le considerazioni di opportunità sopra espresse).

                                                                                                                               Silvano C.©   

(La riproduzione è riservata ma non c'è nessun problema se si cita la fonte, grazie)

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